Le tre torri di San Marino


IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Il Consiglio Grande e Generale ha sede nel Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà, è un organo monocamerale composto da 60 Consiglieri, eletti ogni 5 anni a suffragio universale diretto. Il Consiglio è presieduto da due Capitani Reggenti, coadiuvati dall'Ufficio di Presidenza. Il Consiglio Grande e Generale rappresenta il corpo elettorale e svolge due importanti funzioni: la funzione legislativa e la funzione di nomina degli organismi statali. Facendo un parallelelismo con lo stato italiano si può definire il Parlamento dello Stato.





L'articolo 7 della legge n.59 del 1974 dispone che "Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo". Il suffragio è universale in quanto non sono previste descriminazioni per sesso, categoria sociale, requisiti culturali, censo, religione; segreto poichè ognuno può esprimere il suo voto senza che altri possono controllarlo; personale in quanto il voto deve essere espresso in prima persona (è consentita la delega solo in caso di persone fisicamente impedite).
La sovranità appartiene al popolo, cioè all'universalità dei cittadini viventi; non tutti i cittadini però partecipano alle elezioni, ma solo il corpo elettorale che è costituito dagli elettori, possono votare i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcune delle condizioni previste dall'art.2, della summenzionata legge o per i quali è decorso il termine di cui all'art.3 della legge. L'elettorato passivo consiste nella facoltà di presentarsi quale asprirante alla carica di consigliere (candidato). Non ha diritto di elettorato passivo colui che non è titolare di elettorato attivo oppure, ad esempio, non ha domicilio sul territorio della Repubblica, fa parte del Corpo della Gendarmeria, della Polizia Civile, della Guardia di Rocca.



La legge elettorale stabilisce, all'art.10, che il sistema elettorale per le elezioni politiche è basato sul voto di lista dei candidati. Il corpo elettorale costituisce un collegio unico e l'elezione si svolge a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale. L'elettore è chiamato a scegliere in primo luogo la lista per la quale esprimere il proprio voto, può anche esprimere preferenze per candidati appartenenti a tale liste riportando sulla scheda il loro cognome, se manca il contrassegno della lista il voto si intende assegnato alla stessa lista.
L'art.11 della legge elettorale stabilisce poi che la data delle elezioni politiche è fissata dai Capitani Reggenti almeno 90 giorni prima delle stesse e con pubblico manifesto. In base alla vigente legislazione elettorale ciascun candidato è inserito in una lista elettorale che coincide con il movimento politico di cui fa parte. Il rapporto fra elettore ed eletto si esaurisce in tutto e per tutto con la scelta effettuata al momento del voto. Si dice che i Consiglieri non soggiaciono al vincolo del mandato.



Tutti i moderni ordinamenti democratici sono basati sul concetto di rappresentatività. Anche il governo della Repubblica di San Marino, dopo la riforma del 1906, è basato su tale principio. Alcune forme di democrazia diretta non sono quasi mai state attuate in tale piccola realtà sociale. L'iniziativa legislativa popolare non è stata menzionata nella legge n.59/1974, ma introdotta soltanto dalla legge n.82/1981. Il corpo elettorale può presentare al Consiglio tramite la Reggenza progetti di legge dettagliati ed articolati, purchè firmati da 60 elettori. Resta al Consiglio decidere se introdurre la proposta nell'ordinamento attraverso l'accoglimento.
Il 25 marzo 1906 l’Arengo, organo previsto dallo Statuto, ha modificato lo Statuto a proposito della nomina dei consiglieri: non più per cooptazione ma per elezione da parte dell’Arengo stesso; non più a vita ma per quattro anni. Nasceva così a San Marino la democrazia rappresentativa.

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