Le tre torri di San Marino


I CAPITANI REGGENTI

Secondo quando disposto dalla "Dichiarazione dei diritti" della Repubblica Sammarinese i Capitani Reggenti "esercitano l'ufficio di "Capo dello Stato" secondo il principio di collegialità". Per capire il ruolo dei Capitani Reggenti li si può paragonare nello stato repubblicano e parlamentare alla figura del Capo dello Stato benchè, come affermano gli studiosi del diritto, si tratta di un istituto originale ed esclusivo della costituzione sammariminese.





I Capitani Reggenti sono eletti ogni sei mesi ed assumono il loro incarico il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno e non può essere assolutamente prorogato. La loro carica dura solo sei mesi per evitare il concentrarsi del potere nelle mani di due sole persone per troppo tempo. La loro nascita è lontana nel tempo, se ne ha notizia già dal 1244, allora venivano chiamati "Consules", successivamente vennero chiamati "Capitano" e "Difensore", poi entrambi "Capitani". Possono essere eletti Capitani Reggenti solo i cittadini sammarinesi originari. In passato svolgevano una funziona legislativa ora possono emanare leggi solo in caso di emergenza, leggi che però devono essere ratificate dal Consiglio Grande.
Ogni decisione deve essere presa all'unanimità, ciascun magistrato ha diritto di veto avverso le determinazioni dell'altro, in questo senso l'organo è stato definito collegiale. Possono essere rieletti solo dopo tre anni dal loro ultimo mandato. Come forma massima di democrazia è previsto che alla fine del loro mandato i Capitani Reggenti siano sottoposti al Sindacato della Reggenza che può essere attivato dai cittadini che vogliono ricorrere su ciò che durante il loro mandato essi "hanno fatto o non hanno fatto". Per il Capitani Reggenti vige la clausola del "non rifiuto" in quanto chi riceve la nomina non può rifiutarla, a meno di incorrere in severe pene.



L'organizzazione dello stato sammarinese era del tutto simile a quella degli schemi del comune medievale. Dopo una prima fase in cui tutto il potere era detenuto da un unico organo assembleare (l'Arengo), vi è stata una evoluzione che ha portato a delegare vari poteri, in particolare il potere esecutivo e giudiziario veniva prima delegato, poi addirittura trasferito ad un magistrato che in omaggio alla tradizione repubblicana romana venne chiamato consolato. In base ai vecchi statuti del 1295 e del 1302 venivano chiamati "consule Castri Sancti Marini". Anche se non si può escludere che questo istituto risalga anche ad un periodo precedente.
La procedura di nomina dei Capitani Reggenti è stata soggetta a vari cambiamenti, in origine la nomina spettava ad un collegio di dodici consiglieri, con l'approvazione del Consiglio e del Capitano precedente. Poi è stata introdotta una forma di elezione basata sulla casualità. Era un fanciullo a sorteggiare i nomi degli eletti. La legge del 1945 ha introdotto il sistema attuale di designazione. Nella seconda decade di Marzo e di Ottobre il Consiglio si riunisce e procede alla elezione dei Capitani Reggenti, mediante votazione diretta di ciascun candidato della coppia di magistrati. Le nuove nomine sono proclamate immediatamente dopo dal Segretario di Stato agli Affari Interni, dal balcone del Pubblico Palazzo.



I Capitani Reggenti nelle loro vesti di Capo dello Stato rappresentano lo Stato quale Ente sovrano, essi siedono e agiscono per conto della Repubblica di San Marino, sia nei confronti degli stati esteri che nei confronti dei cittadini sammarinesi. Presiedono il Consiglio grande e Generale, provvedendo alla sua convocazione, alla sua apertura, al suo coordinamento, alla regolazione e all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari, determinando l'ordine del giorno dei lavori consiliari. Spetta a tale organo la presidenza del Congresso di Stato, la sua convocazione con indicazione dell'ordine del giorno, e del Consiglio dei XII.
Per quanto attiene alla funzione legislativa la Reggenza interviene nel procedimento di formazione della legge, provvedendo alla sua promulgazione e alla sua pubblicazione che avverà ad opera del Segretario di Stato agli Affari Interni. Può anche adottare decreti aventi forza di legge cioè con la medesima efficacia giuridica delle determinazioni del Consiglio grande, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso entro tre mesi, pena la decadenza. Con riferimento alla funzione giurisdizionale i Capitani conservano solo incombenze formali nelle cause d'appello e assistono alla pubblicazione delle sentenze d'appello civili e penali.

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