Le tre torri di San Marino


IL CONGRESSO DI STATO

Il Consiglio di Stato è un organo nato nel 1945 dalla fusione del Congresso degli Affari Esteri e della Congregazione Economica. E' composto da 10 membri al massimo ed è presediuto dai Capitani Reggenti. Ognuno dei membri presiede un Dicastero, con il il titolo di Segretario di Stato (corrispettivi dei ministri italiani). Il ruolo più prestigioso è quello di Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici. Il Congresso di Stato siede si riunisce almeno una volta alla settimana. Adotta le proprie deliberazioni in modo collegiale.





Secondo quanto previsto dalla legge n.59 del 1974 al "Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio spetta il potere di Governo" che esercita in forma collegiale ponendosi al vertice della pubblica amministrazione , suddivisa per settori (dicasteri) ciascuno dei quali facenti capo ad un membro stesso del Congresso.
Le funzioni del Consiglio di Stato sono:
- determinare collegialmente la politica generale dell'attività di governo
adottando i relativi provvedimenti;
- determinare collegialmente gli indirizzi di politica internazionale;
- stabilire l'indirizzo dell'attività amministrativa;
- proporre gli atti amministrativi di competenza del Consiglio grande e Generale;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della pubblica amministrazione e delle Aziende autonome;
- dirimere i conflitti di attribuzione fra i Segretari di Stato;
- esercitare il potere di iniziativa legislativa.



Tale elencazione non è definitiva ne tassativa, in quanto la legge stessa stabilisce che l’organo delibera su ogni altra questione prevista dalla legge o sulla quale ritenga opportuno deliberare. Il Congresso di Stato svolge una funziona normativa. In caso di urgenze infatti i Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato possono adottare decreti con forza di legge da sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la decadenza. La legge n.97 del 1997 ha anche precisato che il Congresso di stato "assumendosene la responsabilità politica" presta il parere ai Capitani Reggenti sui decreti reggenziali di urgenza e, quando lo ritenga opportuno ne propone l’adozione. Tali decreti decadono ove non intervenga la ritifica, cioè il benestare del Consiglio Grande o Generale.
La consacrazione del Congresso di Stato quale organo al vertice della pubblica amministrazione avviene con la legge n.26 del 1945. La legge dispone che sia composto da dieci Dicasteri, ciascuno dei quali è posto al vertice di uno o più settori di intervento della pubblica amministrazione e dal quale dipendono uffici e organismi. Ciascun dicastero è presieduto da un Deputato, il Dicastero Affari Esteri è presieduto dal Segretario di Stato. Secondo quanto previsto dalla legge n.59 del 1974 al "Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio, spetta il potere di Governo", tale disposizione è stata ripresa dalla legge n.97 del 1997 che ha previsto una disciplina più estesa dell’istituzione.



I Dicasteri sono creati o soppressi con provvedimento interno al Consiglio di Stato. La ripartizione attuale risulta più estesa di quello prevista dalla legge n.26 del 1945 infatti vi sono i seguenti dicasteri: Affari Esteri e Politici, Affari Interni, Finanze, Bilancio e Programmazione, Territorio, Ambiente, Agricoltura, Pubblica Istruzione, Cultura, Giustizia, Informazione, Sanità e Sicurezza Sociale, Lavoro, Cooperazione, Industria, Artigianato, Comunicazione, Trasporti, Turismo, Protezione Civile, Sport, Commercio, Rapporti con le Giunte di Castello, Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatico, pur rimanendo invariato il numero dei membri del Congresso di Stato.
Accanto all’elezione dei Segretari di Stato il Consiglio Grande e Generale provvede all’elezione dei due Sindaci di Governo (Syndicis Communitatis), persone diverse dai membri del Congresso di Stato, ma fra gli appartenenti dal Consiglio stesso e solo se cittadini originari, cioè figli di cittadino sammarinese. La loro funzione è quella di "rappresentare" lo stato come ente patrimoniale e quindi interviene per conto di esso nelle stipule che coinvolgono il patrimonio statale e nelle vertenze giudiziarie attive e passive con un privato. E’ un organismo privo di qualsiasi potere in quando agisce adempiendo alle indicazioni degli altri organi (Consiglio Grande e Generale e Congresso di Stato).

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