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IL CONSIGLIO DEI DODICI
Il Consiglio dei XII – Consilium duodecim virorum - è un organo collegiale
composto da dodici membri che viene eletto dal Consiglio Grande e Generale ad
inizio legislatura, scegliendo i componenti tra i propri membri, in misura
proporzionale ai Gruppi Consiliari che lo compongono. Non esistono cause di
incompatibilità, anche se è consuetudine non eleggere notai o avvocati che potrebbero
essere interessati come patrocinatori delle pratiche espletate. La presidenza è affidata
ai Capitani Reggenti che hanno facoltà di impulso e coordinamento ma non hanno diritto
di voto. L’attività di svolge secondo le modalità previste dal regolamento per lo svolgimento
delle funzioni del Consiglio Grande e Generale.
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Si tratta di un organo comparso per la prima volta nella legislazione dello
Stato negli Statuti del 1491, nel libro 6° (De appellationibus), in seguito i
suoi compiti furono stabiliti dalla legge n.13 del 5 giugno 1923, la legge che
determina le funzioni del Consiglio dei XII. La legge sanciva che si trattava di
un organo giudiziario con funzioni giurisdizionali; ai nostri giorni, oltre a tali
competenze, il Consiglio svolge anche funzioni amministrative e di governo. La legge
n.93 del 1992 ha ricompreso il Consiglio dei XII fra gli organi giurisdizionali
unitamente al Consiglio Grande e Generale. |
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Nell’ambito delle funzioni giurisdizionali le competenze del Consiglio dei XII sono:
- la competenza a decidere sui ricorsi civili di terza istanza, quando la sentenza
d’appello è difforme da quella di primo grado;
- decide sui ricorsi in tema di competenza giurisdizionale del foro sammarinese;
- decide sui ricorsi in tema di conflitto di giurisdizione fra gli organi della giustizia
amministrativa e quelli della giustizia ordinaria;
- decide in ordine ai ricorsi in tema di legittima suspicione dei magistrati;
- accorda dilazioni ai giudici per emettere provvedimenti giurisdizionali oltre i termini
previsti dalla vigente normativa statutaria e consuetudinaria.
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Ulteriori norme di legge hanno ampliato le funzioni di tale organo:
- autorizza l’acquisto da parte di forensi della proprietà di immobili o altri
diritti reali immobiliari su beni sul territorio della Repubblica;
- autorizza l’acquisto di beni immobili da parte di società o altre persone giuridiche;
- adizioni di eredità di beni immobili;
- controllo e vigilanza sull’amministrazione delle società non commerciali e fondazioni;
- riconoscimento giuridico delle Comunità sammarinesi all’estero
(unica tipologia di
società per la quale permane il riconoscimento giuridico da parte del Consiglio dei XII);
- decide in merito alle domande di gratuito patrocinio. |
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E’ accordato il gratuito patrocinio agli stranieri e ai sammarinesi poveri e
in buon diritto nella controversia per cui domandano l’assistenza giudiziaria.
Le riunioni hanno luogo una volta al mese, le pratiche sono esaminate in ordine
cronologico di presentazione e non possono essere ripresentate, nel caso in cui siano
state respinte, se non sono state svolte almeno tre sedute.
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L’ARENGO O ARRINGO
L’Arengo, una delle più antiche istituzioni della Repubblica di San Marino,
era costituito inizialmente da tutti i capifamiglia delle famiglie residenti
nel piccolo stato. Tale assemblea svolgeva funzioni legislative e di indirizzo
generale esercitando in questo modo la forma più ampia di democrazia: tutte le
famiglie partecipavano alla vita pubblica ed insieme prendevano le decisioni più
importanti riguardanti la collettività. Con l’aumento della popolazione l’organo
divenne sempre più difficile da gestire e così fu fondato il Consiglio dei LX con
la primaria funzione di emanare le leggi.
L’Arengo intanto aveva il potere di intervenire qualora le leggi regolavano la vita
pubblica, sui codici di comportamento e sugli Statuti. Aveva anche il potere di petizione,
funzione rimasta invariata fino ai giorni nostri e con la possibilità di esercizio da parte
dei singoli cittadini. |
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Per circa trecento anni dal 1600, l’Arendo non venne più convocato, fino al
referendum popolare del 1906.
Oggi tale organo rappresenta l’intero corpo elettorale che elegge i Consiglieri. Ogni
sei mesi nella domenica successiva alla nomina dei Capitani Reggenti, i cittadini
singolarmente o a gruppi, presentano le istanze sui tempi di pubblico interesse,
affinché siano sottoposte all’esame del Parlamento sammarinese durante il loro mandato.
Se il Consiglio Grande e Generale accoglie le richieste dei cittadini devono essere
trasferite in legge dal Congresso di Stato.
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