Le tre torri di San Marino


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

L'insieme di tutti i Giudici Civili, Penali e Amministrativi forma la parte togata del Consiglio Giudiziario. Questo organo, unitamente ai membri di nomina politica della Commissione Affari di Giustizia forma il Consiglio Giudiziario Plenario presieduto dai Capitani Reggenti e, con il Segretario di Stato alla Giustizia, è organo di governo della Magistratura.





I Giudici Ordinari devono essere stranieri mentre i Giudici Conciliatori possono essere sia sammarinesi che stranieri ma possono occuparsi solo di cause civili fino ad un valore di 13.000 euro, tali cariche hanno solitamente una durata di quattro anni, ma possono anche essere prorogati a tempo indeterminato. L'organo giudicante è monocratico, sia che si tratti di un giudizio di primo grado che in appello. Il potere giudiziario, ordinario e amministrativo è affidato a giudici che vengono designati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza assoluta, sentita la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, in seguito di concorso per titoli ed esami. Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino risente dell’influenza del diritto italiano.
La giurisdizione amministrativa fa capo al Tribunale Amministrativo, se ne occupano:
- Giudici Amministrativi di primo grado
- Giudici Amministrativi d’appello
- Consiglio dei XII
(svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti giudizi)
- Tribunale dei minorenni
- Procuratore del fisco
Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario, nei casi previsti dalla legge, sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari.



La giustizia penale ha due istanze:
- Commissario della Legge
(competente in cause che non comportino pene detentive superiori a tre anni)
- Giudice delle Appellazioni (giudice di secondo grado)

La giustizia civile ha tre istanze:
- Commissario della Legge
(competente in cause che non comportino pene detentive superiori a tre anni)
- Giudice delle Appellazioni (giudice di secondo grado)
- Consiglio dei XII
(svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti giudizi)
Le norme relative all’organizzazione del sistema giudiziario sono contenute nella Legge 28 Ottobre 1992 n.83 e nella Legge Qualificata del 30 Ottobre 2003 n.145, la giurisdizione penale si basa sul relativo codice penale del 1865 e sul codice di procedura penale del 1878, mentre quella civile si fonda sul diritto comune e sulle leggi prodotte negli ultimi venti anni, manca la codificazione civilistica.
Leggi dello stato sono anche gli Statuti del 1600 e la dichiarazione dei diritti del 1974. San Marino non ha accettato la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia.



Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme è l’organo supremo di giustizia, istituito nel 2002, con funzioni analoghe alla Corte Costituzionale Italiana. Il Collegio dei Garanti è composto da sei magistrati, in carica per quattro anni, eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Dopo il primo mandato il collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni, il collegio nomina tra i suoi membre effettivi e per la durata di due anni il Presidente.
Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
- verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge e delle norme consuetudinarie ai principi fondamentali dell’ordinamento su richiesta di almeno venti Consiglieri del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, dell'1,5 per cento del corpo elettorale oppure su richiesta dei giudici o delle parti in causa;
- decide sull’ammissibilità dei referendum nei casi previsti dalle leggi;
- decide sui conflitti fra organi istituzionali;
- esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

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