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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
L'insieme di tutti i Giudici Civili, Penali e Amministrativi forma la parte
togata del Consiglio Giudiziario. Questo organo, unitamente ai membri di nomina
politica della Commissione Affari di Giustizia forma il Consiglio Giudiziario
Plenario presieduto dai Capitani Reggenti e, con il Segretario di Stato alla Giustizia,
è organo di governo della Magistratura.
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I Giudici Ordinari devono essere stranieri mentre i Giudici Conciliatori
possono essere sia sammarinesi che stranieri ma possono occuparsi solo di
cause civili fino ad un valore di 13.000 euro, tali cariche hanno solitamente
una durata di quattro anni, ma possono anche essere prorogati a tempo indeterminato.
L'organo giudicante è monocratico, sia che si tratti di un giudizio di primo
grado che in appello. Il potere giudiziario, ordinario e amministrativo è affidato
a giudici che vengono designati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza assoluta,
sentita la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, in seguito di concorso
per titoli ed esami. Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino risente dell’influenza
del diritto italiano. |
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La giurisdizione amministrativa fa capo al Tribunale Amministrativo, se ne occupano:
- Giudici Amministrativi di primo grado
- Giudici Amministrativi d’appello
- Consiglio dei XII
(svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti giudizi)
- Tribunale dei minorenni
- Procuratore del fisco
Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario, nei casi previsti dalla legge,
sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. |
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La giustizia penale ha due istanze:
- Commissario della Legge
(competente in cause che non comportino pene detentive superiori a tre anni)
- Giudice delle Appellazioni (giudice di secondo grado)
La giustizia civile ha tre istanze:
- Commissario della Legge
(competente in cause che non comportino pene detentive superiori a tre anni)
- Giudice delle Appellazioni (giudice di secondo grado)
- Consiglio dei XII
(svolge la funzione di giudice di terza istanza in caso di difformità delle sentenze dei precedenti giudizi) |
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Le norme relative all’organizzazione del sistema giudiziario sono contenute
nella Legge 28 Ottobre 1992 n.83 e nella Legge Qualificata del 30 Ottobre 2003 n.145,
la giurisdizione penale si basa sul relativo codice penale del 1865 e sul codice di
procedura penale del 1878, mentre quella civile si fonda sul diritto comune e sulle
leggi prodotte negli ultimi venti anni, manca la codificazione civilistica.
Leggi dello stato sono anche gli Statuti del 1600 e la dichiarazione dei diritti del 1974.
San Marino non ha accettato la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia. |
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Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme è l’organo supremo di
giustizia, istituito nel 2002, con funzioni analoghe alla Corte Costituzionale
Italiana. Il Collegio dei Garanti è composto da sei magistrati, in carica per
quattro anni, eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti. Dopo il primo mandato il collegio viene rinnovato per un
terzo ogni due anni, il collegio nomina tra i suoi membre effettivi e per la durata
di due anni il Presidente. |
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Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
- verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge e delle
norme consuetudinarie ai principi fondamentali dell’ordinamento su richiesta di
almeno venti Consiglieri del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello,
dell'1,5 per cento del corpo elettorale oppure su richiesta dei giudici o delle parti in causa;
- decide sull’ammissibilità dei referendum nei casi previsti dalle leggi;
- decide sui conflitti fra organi istituzionali;
- esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.
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